(Difesa dei Diritti dei Tossicodipendenti)

Associazione di volontariato

STATUTO

  • Denominazione dell'Associazione
  • Sede
  • Durata
  • Lo scopo
  • Principi base
  • Attività
  • Soci o associati
  • Patrimonio ed Esercizio Sociale
  • Organi dell'Associazione
  • Consiglio Direttivo
  • Direttore Scientifico
  • Presidente
  • Vice-Presidente
  • Tesoriere
  • Assemblea
  • Comitato d'onore
  • Obbligo di contribuzione
  • Contributo di iscrizione
  • Devoluzione del patrimonio
  • Gratuità delle cariche sociali

ART. 1 – DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E’ costituita l’associazione di volontariato socio-scientifico-culturale denominata Difesa dei Diritti dei Tossicodipendenti (DDT). L’Associazione non ha fini di lucro, non può avere vincoli con partiti politici ed è autonoma. L’Associazione è regolata dalle disposizioni del presente Statuto e, in mancanza, dalle disposizioni italiane del Codice Civile.

ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha Sede legale presso il Gruppo S.I.M.S., in Via Stagio Stagi 81, 55045 Pietrasanta (LU). Possono essere istituite anche altre sedi secondarie o uffici di rappresentanza.

ART. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART.4 – LO SCOPO

Scopo principale dell’Associazione è quello di far riconoscere la tossicodipendenza al pari di altre malattie e consentire a tutti i tossicodipendenti, attivi e/o ex, di poter accedere gratuitamente ad ogni tipo di terapia senza eccezione alcuna, ma, oltre a questo:

poter disporre, da parte dei tossicodipendenti in cura, di ogni documento riguardante la sua persona e la sua terapia.
Consentire a tutti i tossicodipendenti la possibilità di poter scegliere qualunque terapia ritengano opportuna nei Servizi Pubblici.
Garantire le cure e l’informazione sulle terapie ai tossicodipendenti negli istituti di pena.
Promuovere la solidarietà e l’appoggio ai tossicodipendenti privati dei loro diritti in qualsiasi caso e/o luogo.
Potenziare il numero e la qualità dei servizi ai tossicodipendenti.
Promuovere una migliore conoscenza del trattamento con metadone nei servizi pubblici e dei loro rappresentanti e funzionari.
Partecipare attivamente alla ricerca e alla diffusione di modalità terapeutiche per le tossicodipendenze.


ART.5 – PRINCIPI BASE

Principio numero Uno

Il Tossicodipendente è un cittadino con gli stessi diritti e doveri degli altri.

Principio numero Due

La tossicodipendenza è una malattia, come tale va trattata. Coloro che hanno contratto tale

malattia hanno il diritto di essere curati senza essere criminalizzati o emarginati in nessuna

fase della malattia.

Principio numero Tre

L'antiproibizionismo, sia delle droghe leggere che di quelle pesanti, è uno dei punti

fondamentali per affrontare il problema "Droga" in generale.

Principio numero Quattro

Nonostante che le leggi assicurino ai tossicodipendenti il diritto alle cure, al proseguimento

di queste, il rispetto della loro dignità e del loro diritto di scelta, ognuno di questi diritti o

tutti quanti insieme sono ignorati in gran parte delle realtà. Il ripristino di un rapporto

corretto dei tossicodipendenti con le agenzie preposte alla tutela della loro salute costituisce

un obiettivo inderogabile e improcrastinabile.

ART.6 – ATTIVITA’

Le attività dell’Associazione consistono nell’incoraggiare, organizzare, promuovere e realizzare ricerche sul trattamento delle tossicodipendenze.

L’Associazione terrà incontri periodici per stabilire le attività organizzative e le modalità degli interventi sulla riduzione del danno a tutti i livelli (scambio e distribuzione di siringhe sterili e profilattici).

La promozione dell’informazione, sulle attività e sulle cure per la tossicodipendenza, è svolta attraverso due mezzi principali: un periodico mensile denominato DDT e un sito internet.

L’Associazione faciliterà lo scambio d’idee, d’informazioni ed esperienze, con altre realtà e/o enti che operano nello stesso settore in tutto il territorio Nazionale.

L’Associazione promuoverà lo scambio di informazioni e la raccolta di denunce e/o istanze provenienti dai tossicodipendenti.

L’Associazione parteciperà a tutte le iniziative (conferenze, convegni, dibattiti) relative al tema della tossicodipendenza in tutti i suoi aspetti, (prevenzione, studio, cure) sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con il gruppo S.I.M.S.

ART. 7 – SOCI O ASSOCIATI

L’ammissione all’Associazione è aperta a persone fisiche e organizzazioni pubbliche o private.

Le domande saranno esaminate dal Presidente e dal Vice Presidente, che potranno richiedere tutte le informazioni ritenute utili.

Il Presidente e/o il Vice Presidente giudicheranno la qualifica e l’ammissibilità del richiedente all’unanimità e decideranno l’adesione all’Associazione con delibera, da assumere entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e dal completamento delle necessarie informazioni; l’eventuale rifiuto dovrà essere motivato e comunicato al richiedente.

La perdita di qualità di associato può avvenire:

A) per esclusione determinata da:

indegnità morale;
comportamento non consono agli scopi ed ai fini associativi;
Sui casi di esclusione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3.

ART. 8 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

Quote associative degli associati;
Contributi ed elargizioni, finanziamenti e quant’altro possa pervenire all’Associazione a qualunque titolo.
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Tesoriere ha il compito di redigere il bilancio prima della convocazione dell’Assemblea Generale.

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

Il Consiglio Direttivo;
L’Assemblea Generale;
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Direttore Scientifico
Il Tesoriere;
Il Comitato d’Onore.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il tesoriere sono eletti ogni anno;

in tutti i casi, ogni rappresentante può essere rieletto alla scadenza del suo mandato.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 consiglieri.

Questi sono eletti dall’Assemblea Generale annuale e devono essere membri dell’Associazione. Allo scadere del loro mandato, possono essere rieletti. In caso di dimissioni, recesso o di venuta meno per qualsiasi motivo di uno dei Membri del Consiglio Direttivo, quest’ultimo provvede alla cooptazione del nuovo membro; il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 4 mesi per deliberare sull’andamento degli affari dell’Associazione e sulla loro evoluzione prevedibile.

ART. 11 – DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo, ne partecipa alle riunioni con diritto di voto ed è responsabile dell’attività scientifica e di ricerca dell’Associazione.

ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli coordina tutte le attività dell’Associazione e ne è il responsabile a tutti gli effetti legali e no.

ART. 13 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ne partecipa alle riunioni con diritto di voto. Ha funzioni di controllo nell’operato del Presidente. Coordina, integra le funzioni del Presidente e ne fa le veci in mancanza di esso per motivi di salute o di altri impedimenti simili.

ART. 14 – TESORIERE

Le funzioni amministrative dell’Associazione sono delegate al Presidente, al Vice Presidente e al Tesoriere. Il Tesoriere deve rendicontare le spese su apposito foglio di lavoro; il foglio di lavoro, il bilancio e gli atti amministrativi sono a disposizione, in qualsiasi momento, di tutti gli Associati che vorranno consultarlo/i.

ART. 15 – ASSEMBLEA

Le Assemblee della Associazione sono convocate presso la sede dell’Associazione o altrove, e sono presiedute da almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria devono essere inviati agli Associati al domicilio agli atti dell’Associazione, almeno un mese prima della data stabilita.

Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora fissata per l’adunanza di prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L’Assemblea Ordinaria deve essere tenuta almeno una volta ogni anno per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea potrà essere altresì convocata quando almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli Associati.

L’Assemblea Ordinaria

Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
Approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
Approva o respinge specifiche proposte di spesa;
Approva o respinge eventuali proposte di rilevante interesse avanzate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria delibera in ordine a modifiche statutarie, scioglimento anticipato dell’Associazione e modalità relative.

Per modificare l’atto costitutivo dello Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi del Consiglio Direttivo in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dell’Assemblea. Ciascun Socio ed Associato potrà rappresentare in Assemblea, per delega scritta, non più di tre soci o Associati assenti.

ART. 16- COMITATO D’ONORE

Potranno far parte del Comitato d’Onore, senza limiti numerici, enti, personalità, autorità e persone nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, che vorranno aderire alle finalità ed agli obiettivi dell’Associazione.

Il Direttore Scientifico ed il Presidente del Consiglio Direttivo faranno parte di diritto del Comitato d’Onore anche dopo la decorrenza del loro incarico, purché non sia avvenuta per indegnità.

Sulla partecipazione al Comitato d’Onore decide il Consiglio Direttivo su segnalazione di un componente lo stesso Consiglio.

Il Comitato d’Onore si riunirà ogni qualvolta sia necessario e nominerà un Presidente.

ART. 17- OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE

Per il solo fatto di diventare Associato dell’Associazione si intende che si accetta integralmente il presente Statuto e le deliberazioni dei componenti gli Organi Sociali, nonché le regole deontologiche recepite dall’Associazione.

Ogni Associato è tenuto a versare all’Associazione i contributi secondo le modalità appresso specificate.

ART. 18- CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE

Il nuovo associato dovrà versare il contributo d’iscrizione entro 30 giorni dall’ammissione all’Associazione, salvo la seguente eccezione: l’importo dell’iscrizione sarà versato all’Associazione come contributo volontario nella misura stabilita da ogni singolo Associato secondo le proprie possibilità.

ART. 19- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio a quel momento esistente sarà devoluto interamente a quell’Ente, Associazione, Persona Fisica e Giuridica che gli Associati designeranno in apposita Assemblea Straordinaria.

ART. 20- GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo inoltre determina le modalità per l’eventuale rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle cariche in seno all’Associazione.